ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REQUISITI
Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Verona
- requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.
Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
* non svolgono attività d'impresa;
* sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
* sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
* sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
* sono imprenditori agricoli;
* sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.
- requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.
Per depositare l'istanza è necessario collegarsi al seguente link e procedere come segue:
1) registrarsi alla piattaforma cliccando sul tasto "Registrazione".
2) ricevute le credenziali effettuare il versamento di 200 € in acconto, a favore dell’ODCEC di Verona, sul conto della Tesoreria Banca Di Credito Cooperativo Di Roma SCRL IBAN IT35T0832711700000000000190 indicando come causale “acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012- + dati del soggetto a cui emettere fattura”
3) effettuare l'accesso all'area riservata
4) compilare i campi come da procedura guidata. Manuale per istruzioni compilazione
Decreto di iscrizione
Il Ministero della Giustizia, in data 04/11/2015, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, al numero progressivo 3, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
REGOLAMENTO (delibera 20/03/2017)
Normativa
Linee guida
Protocolli sulle Procedure da Sovraindebitamento:
Procedura di Liquidazione del Patrimonio
Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia. L'OCC costituito presso l'ODCEC di Verona è l'Organismo n. 3.
Gestori nominati nel 2016 - art. 6 D.M. 202/2014
Gestori nominati nel 2017 - art. 6 D.M. 202/2014
Gestori nominati nel 2018 - art. 6 D.M. 202/2014
Gestori nominati nel 2019 - art. 6 D.M. 202/2014
Gestori nominati nel 2020 - art. 6 D.M. 202/2014
Nuove modalità operative per gestione procedure O.C.C. tramite procedura FALLCO - 01/04/2022
La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli , professionisti , fondazioni e associazioni riconosciute , associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
Ufficio di Segreteria
sede: presso ODCEC di Verona - Via Santa Teresa 2 - 37135 VERONA (gli uffici sono accessibili solo previo appuntamento)
- per informazioni:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Tel. 045 8031010
- per informazioni o per fissare un appuntamento:
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